(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il fondo regionale per lo sviluppo della montagna; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997, come sostituito dall'art. 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., con il quale e' stato approvato il regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna; Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 1968 del 4 luglio 2000, modificata ed integrata con la deliberazione n. 3852 del 7 dicembre 2000, con la quale e' stato approvato l'indirizzo programmatico per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna relativo all'anno 2000; Considerato che il suddetto indirizzo stabilisce che siano finanziati, per un importo complessivo di L. 6.500.000.000, "Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997" (intervento B. 1. del documento d'indirizzo programmatico), operando in continuita' rispetto all'indirizzo dettato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione n. 1201 del 24 aprile 1998, fatta esclusione per le indicazioni riferibili a limiti e priorita' individuati come elementi specifici di prima programmazione dell'attivita' del fondo; Considerato che, tra l'altro, l'importo sopra ricordato suggerisce di limitare la dimensione dei progetti, tanto da un punto di vista finanziario quanto da un punto di vista territoriale, e che appare opportuno, sia ricondurre gli aiuti alle imprese e ai beneficiari privati all'ambito del regime "de minimis", sia escludere dal finanziamento le iniziative di formazione professionale, attualmente sostenute con il programma operativo dell'obiettivo 3, alla cui attuazione si ritiene di dover assegnare assoluta priorita' rispetto ad altri strumenti operativi a disposizione dell'amministrazione regionale; Considerato che appare opportuno che, nel finanziamento dei progetti, si tenga conto delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui all'art. 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; Considerato che i criteri di selezione dei progetti devono essere coerenti rispetto all'impostazione dell'intervento sopra illustrata; Considerato, infine, che per l'attuazione dell'intervento in parola e' necessaria l'adozione di un apposito regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna; Atteso che il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sul regolamento predisposto a tal fine dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 714 del 9 marzo 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 marzo 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, di Udine, l'11 aprile 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.1, foglio n. 14 Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.